Infrastrutturazione digitale degli edifici (art. 135-bis)
Tutti gli edifici di nuova costruzione o soggetti ad opere di ristrutturazione che necessitano di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del TUE, devono essere equipaggiati da un punto di accesso per le reti cablate in fibra ottica a banda ultralarga. L’obbligo scatta per le domande di permesso presentate dopo il 1/7/2015.
Art. 135 -bis (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici)
1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e
da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edifi cio si intende il complesso
delle installazioni presenti all’interno degli edifi ci contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai
servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edifi cio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifi ci di nuova costruzione devono essere equipaggiati di un punto
di accesso. Per punto di accesso si intende il
punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio
e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con
l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
3. Gli edifi ci equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di edificio predisposto alla banda
larga. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per
gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.
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